Nel caso in cui l’avviso di pagamento sia stato inviato per posta semplice, al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate è notificata, anche a mezzo raccomandata A.R. intimazione mediante sollecito di pagamento da effettuare in rata unica.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’avviso di pagamento o nel sollecito notificati , è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente o tardivo pagamento, con applicazione di sanzioni, interessi ed accessori previsti per legge.
L’avviso di accertamento indica le somme da versare entro sessanta giorni dalla data di notifica, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
Pagina aggiornata il 10/07/2024